Art. 2152 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Miglioramenti

Articolo 2152 - codice civile

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative](1) dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Articolo 2152 - Codice Civile

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita [dalle norme corporative](1) dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali (2) e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Note

(1) L’espressione «delle norme corporative» abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2) Soppresse dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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