Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d’opera previste dall’art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali, se non dispongono diversamente [le norme corporative] (1), la convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse (1282, 1652, 1815, 2154), sino alla scadenza dell’anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili (2169).