Art. 2143 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Mezzadria a tempo indeterminato

Articolo 2143 - codice civile

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], (1) dalla convenzione o dagli usi.


Articolo 2143 - Codice Civile

La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, [salvo diverse disposizioni delle norme corporative] (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative], (1) dalla convenzione o dagli usi.


Note

(1) Le espressioni: «salvo diverse disposizioni delle norme corporative» e «dalle norme corporative» sono abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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