Art. 2141 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 2141 - codice civile

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica (2142, 2150), si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135) al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (2155, 2156). È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

Articolo 2141 - Codice Civile

Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica (2142, 2150), si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135) al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (2155, 2156). È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

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