Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica (2142, 2150), si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse (2135) al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (2155, 2156). È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.