Art. 2140 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Comunioni tacite familiari

Articolo 2140 - codice civile

[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]

Articolo 2140 - Codice Civile

[Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi.]

Massime

In tema di comunione tacita familiare, le “Regole” venete, disciplinate dalla legge reg. Veneto 19 agosto 1996, n. 26, in attuazione della legge quadro 31 gennaio 1994, n. 97, sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è sottordinata ai principi della Costituzione, dell’ordinamento giuridico in genere, nonché del diritto consuetudinario, da cui hanno tratto origine, sicché le delibe da esse adottate sono soggette al sindacato del giudice ordinario ex art. 23 cod. civ. Fine consegue l’illegittimità della norma statutaria (nella specie, della Regola di Casamazzagno) che limita la partecipazione alla comunione ai soli individui di sesso maschile e la estende anche ai non residenti nel luogo, in quanto in palese violazione del principio di uguaglianza rispetto al genere femminile ed in contrasto con i principi consuetudinari, per i quali hanno diritto di partecipare alla Regola solo nuclei familiari radicati sul territorio. Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2015, n. 14053

Il regime dei beni della comunione tacita familiare, che è caratterizzata, oltre che dalla comunanza di lucri e di perdite, dalla formazione di un unico peculio, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato indivisibilmente a fornire i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare ed al sostentamento dei suoi partecipanti, non comporta, ove un bene sia acquistato in proprio da singolo partecipante con i proventi comuni, l’acquisto automatico da parte della collettività, bensì un obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, salvo che non risulti uno specifico uso che invece consideri fatti per la comunione anche gli acquisti “nomine proprio” dei singoli partecipanti. (Omissis). Cass. civ. sez. L, 5 maggio 2014, n. 9579

La comunione tacita familiare prevista dall’art. 2140 c.c. (abrogato dall’art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, “per facta concludentia”, e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all’esercizio di un’impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. Fine consegue che la condotta del familiare che si sia allontanato dalla casa comune, abbia costituito un autonomo nucleo familiare ed avviato un’autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza, con godimento dei relativi proventi, integra i presupposti del recesso dal rapporto associativo, senza che debba essere osservato alcun requisito di forma. Cass. civ. sez. lav. 2 aprile 2013, n. 7981

Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all’abrogato art. 2140 c.c. acquisti in nome proprio un immobile, non è consentito presumere che il denaro utilizzato per l’acquisto provenga dagli utili dell’attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; fine consegue che colui il quale alleghi che l’acquisto è stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l’onere di darne la prova. Cass. civ. sez. II, 13 dicembre 2010, n. 25158

 

 

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