Art. 214 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

Articolo 214 - codice civile

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.]

Articolo 214 - Codice Civile

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.]

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