Art. 2139 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Scambio di mano d'opera o di servizi

Articolo 2139 - codice civile

Tra i piccoli imprenditori agricoli (2083) è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Articolo 2139 - Codice Civile

Tra i piccoli imprenditori agricoli (2083) è ammesso lo scambio di mano d’opera o di servizi secondo gli usi.

Massime

In tema di tutela assicurativa dell’imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un’azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l’acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava). Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2017, n. 4277

La copertura assicurativa relativa all’infortunio sul lavoro sussiste in favore dell’agricoltore diretto, svolgente la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, ove vi sia reciprocanza, ossia relazione di scambio gratuito di mano d’opera delle stessa natura, in quanto la connessione funzionale fra l’opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio configura il lavoro sul fondo altrui come una mera modalità del proprio lavoro autonomo; fine consegue che, essendo la reciprocanza il presupposto della copertura assicurativa, resta a carico del lavoratore infortunato l’onere della prova della qualità di piccolo imprenditore agricolo del soggetto beneficiario della prestazione e della reciprocità delle attività lavorative. Cass. civ. sez. lav. 26 febbraio 2008, n. 5055

L’infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora per cosiddetta «reciprocanza» nel fondo e nell’azienda altrui, in attuazione del rapporto di scambio di mano d’opera o servizi, contemplato dall’art. 2139 c.c. è indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell’azienda propria, in quanto il suddetto rapporto – nascente da un contratto nominato ed autonomo, a struttura commutativa, in cui il coltivatore diretto o il piccolo imprenditore agricolo che svolge lo scambio in favore del fondo altrui conserva di norma la qualità e la qualifica originaria – determina una connessione funzionale fra l’opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio, onde si risolve in una mera modalità della conduzione di quest’ultimo, coerente con la suddetta qualità cui si correla il rapporto assicurativo antinfortunistico. Cass. civ. sez. lav. 6 giugno 1990, n. 5394

 

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