Art. 2131 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Retribuzione

Articolo 2131 - codice civile

La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma di salario a cottimo (2100 ss.).

Articolo 2131 - Codice Civile

La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma di salario a cottimo (2100 ss.).

Istituti giuridici

Novità giuridiche