Art. 2130 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Durata del tirocinio

Articolo 2130 - codice civile

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative] o dagli usi.

Articolo 2130 - Codice Civile

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative] o dagli usi.

Note

(1) L’espressione «dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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