Art. 2128 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Lavoro a domicilio

Articolo 2128 - codice civile

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Articolo 2128 - Codice Civile

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

Massime

Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell’istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all’inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un’autonomia organizzativa del lavoratore. Cass. civ. sez. lav. 5 aprile 2011, n. 7747

Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l’ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cosiddetta subordinazione tecnica). Né valgono, di per sè, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l’iscrizione del prestatore di lavoro all’albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l’effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l’emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 15 novembre 2004, n. 21594

Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all’esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti pressati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse. Cass. civ. sez. lav. 25 agosto 2003, n. 12458

Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato, assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere riconosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; ed infatti l’irretrattabilità della retribuzione, su cui l’imprenditore fonda la previsione del proprio profitto, rappresenta l’aspetto più peculiare della soggezione socio-economica del lavoratore al datore di lavoro. Cass. civ. sez. lav. 20 agosto 2003, n. 12264

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