Art. 212 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Amministrazione e godimento dei beni parafernali

Articolo 212 - codice civile

[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.
Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.
Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.]

Articolo 212 - Codice Civile

[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.
Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.
Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.]

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