In tema di omissioni contributive, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante. Cass. civ. sez. lav. 30 ottobre 2018, n. 27660
In materia previdenziale, i fondi pensione cd. “interni” sono quelli privi di distinzione rispetto al patrimonio dell’impresa, poiché creati, senza apporti contributivi dei lavoratori loro destinatari, alla stregua di mere poste di bilancio o patrimoni di destinazione dell’impresa medesima in favore dei propri occupati, sicché non rientrano nella descritta nozione i fondi speciali per l’assistenza e la previdenza costituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, i quali, non ricadendo nella titolarità esclusiva di quest’ultimo, si connotano come associazioni non riconosciute che rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ex art. 38 c.c. di quanti hanno agito in loro nome e conto. Cass. civ. sez. L-, 31 ottobre 2017, n. 25967
Qualora vengano creati fondi speciali previdenziali da parte del datore di lavoro, essi rimangono strettamente vincolati agli scopi per cui sono stati istituiti, non potendo essere distratti, ai sensi dell’art. 2117 c.c. dal fine cui risultano destinati, al quale viene definitivamente subordinata la loro disponibilità; né tali fondi possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro, trattandosi di somme che, non facendo più parte del patrimonio di coloro che le hanno versate, non possono essere considerate a garanzia delle obbligazioni da essi eventualmente assunte. Cass. civ. sez. lav. 9 ottobre 2012, n. 17178
Un fondo speciale per l’assistenza e la previdenza, costituito nell’ambito della previsione dell’art. 2117 c.c. ( nella specie, la Cassa interaziendale ) può legittimamente continuare ad erogare prestazioni previdenziali anche dopo che sia cessato il rapporto previdenziale,in quanto ci pur costituendo una anomalia giacché implica la continuazione del rapporto fra il fondo e dipendenti usciti ormai dal sistema non costituisce però violazione di alcun principio logico o giuridico, posto che l’impegno assunto dal fondo anzidetto di effettuare una prestazione perequativa in favore di chi abbia fatto parte del sistema per un certo periodo di tempo rientra nella autonomia negoziale della quale esso dispone. Cass. civ. sez. lav. 18 agosto 2004, n. 16176
Con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale – senza necessità di una specifica previsione negoziale – è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; né assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2740 c.c. considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore Cass. civ. sez. lav. 12 marzo 2002, n. 3630
I fondi speciali per l’assistenza e la previdenza costituiti nell’ambito della previsione dell’art. 2117 c.c. con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute; sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l’obbligo di contribuzione, e sono retti da statuti, aventi natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica negoziale o per vizio di motivazione. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 23 agosto 2000, n. 11015
Il carattere dell’intangibilità della retribuzione, inderogabilmente sancito dall’art. 2099 c.c. ed accentuato, con riguardo alla retribuzione corrisposta sotto forma di contributi a fondi aziendali, dall’art. 2117 dello stesso codice, il quale esclude che tali fondi possano essere distratti dal fine cui sono destinati o formare oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori del datore di lavoro o dei lavoratori, comporta nell’ipotesi di costituzione di un fondo aziendale di previdenza integrativa, alimentato, oltre che dai contributi del datore di lavoro, dall’accantonamento (mediante esborso diretto dei lavoratori o accollo della loro quota da parte del datore di lavoro) di una frazione della retribuzione dovuta ai lavoratori medesimi la nullità, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c. della clausola del regolamento del fondo che, sia pure entro determinati limiti temporali ed in relazione ad un determinato comportamento del pensionato, preveda l’esclusione della corresponsione della pensione integrativa. Cass. civ. sez. lav. 18 maggio 1991, n. 5611