Art. 2116 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prestazioni

Articolo 2116 - codice civile

Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Articolo 2116 - Codice Civile

Le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Note

(1) L’espressione «o delle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721

Massime

Il principio di automaticità ex art. 2116 c.c. per il quale le prestazioni previdenziali spettano anche in relazione ai contributi dovuti e non versati, nei limiti della prescrizione contributiva, vale non soltanto ai fini dell’insorgenza del diritto alla pensione, ma anche per la relativa quantificazione, essendo onere del lavoratore provare l’esistenza del rapporto di lavoro e l’entità delle retribuzioni percepite. Cass. civ. sez. VI, 19 giugno 2012, n. 10119

Attesa la natura previdenziale dell’obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ricondotta l’attività svolta dal lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione. Cass. civ. sez. lav. 16 giugno 2006, n. 13930

Il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell’art. 2116 c.c. confermato, per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall’art. 23 ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall’art. 3 D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 80, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell’incremento delle prestazioni già spettanti. Cass. civ. sez. lav. 19 agosto 2004, n. 16300

Colui che intende far accertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro, al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdenziali e assicurative, ha l’onere di provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, mentre non è configurabile, in capo all’istituto di previdenza, un onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa. Cass. civ. sez. lav. 9 maggio 2003, n. 7139

Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell’omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest’ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell’ambito del rapporto giuridico con l’interessato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest’ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all’azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c. Cass. civ. sez. lav. 21 maggio 2002, n. 7459

In tema di prestazioni di previdenza obbligatoria, va riconosciuto il diritto del lavoratore di agire per far accertare la computabilità dei contributi dovuti e non versati dal datore di lavoro, ancorché non venga ancora rivendicato il diritto alla relativa prestazione, atteso che l’interesse ad agire deriva in tali ipotesi dalla contestazione dell’ente previdenziale in ordine alla computabilità dei contributi medesimi. Cass. civ. sez. lav. 4 maggio 2002, n. 6409

In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c. comportando l’effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all’altro, di tipo prestazionale, tra l’ente e l’assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l’esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l’assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Fine consegue che, essendo l’ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l’integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest’ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un’unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall’ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 20 aprile 2002, n. 5767

In tema di omissioni contributive, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall’art. 2116 c.c. è costituito dall’intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l’attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante. Cass. civ. sez. lav. 30 ottobre 2018, n. 27660

Nel caso di omissione contributiva, sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell’età pensionabile), l’azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Cass. civ. sez. L, 5 febbraio 2014, n. 2630

Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall’omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 c.c. si verifica al raggiungimento dell’anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che – completata la fattispecie produttiva del danno – il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Cass. civ. sez. lav. 11 settembre 2013, n. 20827

L’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Fine consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. Cass. civ. sez. lav. 7 dicembre 2005, n. 26990

In caso di prescrizione del credito dell’Inps nei confronti del datore di lavoro per contributi previdenziali e di successiva costituzione di rendita vitalizia a norma dell’art. 13 n. 1338 del 1962 con versamento della relativa riserva matematica all’Inps da parte del lavoratore interessato, compete a quest’ultimo – nel termine prescrizionale decorrente dalla perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale – l’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’art. 2116, secondo comma, c.c. anche nel caso in cui non sia più esercitabile l’azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest’ultimo, la suddetta rendita vitalizia, il cui termine prescrizionale decorre già a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps. Né alla qualificazione quale risarcitoria dell’azione proposta dal lavoratore conto il datore di lavoro, e quindi alla decorrenza della prescrizione solo dalla perdita del trattamento previdenziale, osta la circostanza che ai fini della quantificazione del danno si faccia riferimento alla riserva matematica ex art. 13 cit. Cass. civ. sez. lav. 29 dicembre 1999, n. 14680

 

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