Art. 2114 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Previdenza ed assistenza obbligatorie

Articolo 2114 - codice civile

Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Articolo 2114 - Codice Civile

Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Note

(1) le parole «e le norme corporative» sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721

Massime

In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, applicando l’enunciato principio alla contribuzione dovuta sulle differenze retributive spettanti ad un dipendente che si era visto illegittimamente revocare un incarico dirigenziale e ridurre conseguentemente la retribuzione ). Cass. civ. sez. lav. 12 dicembre 2007, n. 26078

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