Art. 2111 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Servizio militare

Articolo 2111 - codice civile

[La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.] (1)
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

Articolo 2111 - Codice Civile

[La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.] (1)
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

Note

(1) Comma da ritenersi abrogato dal D.L.vo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.

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