Art. 2106 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sanzioni disciplinari

Articolo 2106 - codice civile

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (96 att.) [e in conformità delle norme corporative]. (1)

Articolo 2106 - Codice Civile

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (96 att.) [e in conformità delle norme corporative]. (1)

Note

(1) espressione «e in conformità delle norme corporative»abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Istituti giuridici

Novità giuridiche