Art. 2102 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Partecipazione agli utili

Articolo 2102 - codice civile

Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (2099, 2121, 2349, 2554) è determinata in base agli
utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433, 2435).

Articolo 2102 - Codice Civile

Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (2099, 2121, 2349, 2554) è determinata in base agli
utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433, 2435).

Note

(1) L’espressione «le norme corporative o» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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