La legittimità o meno di un accordo aziendale in tema di cottimo e di determinazione delle relative tariffe deve essere dal giudice del merito verificata mediante una compiuta analisi dell’accordo stesso in relazione ai parametri normativi stabiliti dagli artt. 2100 e 2101 c.c. ed alle disposizioni in materia della contrattazione collettiva nazionale di categoria, tenendo conto, quanto al problema delle conseguenze disciplinari del mancato rispetto dei ritmi di cottimo, che le sanzioni applicabili al lavoratore per tale condotta, configurabile come scarso rendimento, vanno ricercate nel codice disciplinare predisposto dal contratto collettivo di categoria, non occorrendo che esse siano predeterminate dall’accordo aziendale predetto. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 8 luglio 1988, n. 4524.
La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell’esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Fine deriva che la scelta e l’attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano esercizio di attività sindacale, con l’ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell’art. 28 della L. n. 300 del 1970, l’irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che – oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto – si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali. Cass. civ. sez. lav. 27 gennaio 1988, n. 692