Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto ma contenere – se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso – anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi, la cui mancanza costituisce motivo di nullità del patto (con automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio) a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata, atteso che, da una parte, la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, e, dall’altra, la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull’esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall’inizio. Cass. civ. sez. lav. 10 ottobre 2006, n. 21698
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. A tal fine il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell’indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli, profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova è fatto alla nozione più dettagliata. Cass. civ. sez. lav. 18 novembre 2000, n. 14950
La forma scritta necessaria, a norma dell’art. 2096 c.c. per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell’assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. Cass. civ. sez. lav. 14 aprile 2001, n. 5591
Quando le parti – o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale – procedono alla redazione per iscritto di un atto possono bene fare riferimento, mediante semplice richiamo per relationem, al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell’atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola. Consegue che, poiché l’art. 2096 c.c. impone la forma scritta per il patto di prova ma non per le modalità di esecuzione della prova, il rinvio per relationem ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 7 marzo 2000, n. 2579
La stipulazione scritta del patto di prova deve essere anteriore o, quanto meno, contestuale all’inizio dell’esecuzione del rapporto di lavoro onde non attribuire al datore di lavoro, in frode alla normativa di natura pubblicistica sui licenziamenti posta dal legislatore a tutela del lavoratore, un facile strumento idoneo a consentirgli la libera recedibilità dal contratto almeno per un certo periodo anche senza giusta causa o giustificato motivo. Cass. civ. sez. lav. 14 ottobre 1999, n. 11597
Ad integrare l’atto scritto richiesto ad substantiam per i contratti formali non è sufficiente un qualsiasi documento, ma è necessario uno scritto contenente la manifestazione di volontà di concludere il contratto, posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Conseguentemente non è idoneo ad integrare l’atto scritto necessario per l’assunzione in prova di un lavoratore una dichiarazione di quietanza contenente la precisazione che il rapporto di lavoro si è interrotto durante il periodo di prova previsto dal contratto collettivo; del resto una simile dichiarazione è inidonea ai fini in esame anche perché la previsione del patto di prova da parte della contrattazione collettiva non comporta l’inclusione di tale patto nel contratto individuale, se in quest’ultimo manca l’esplicita stipulazione per iscritto del patto di prova. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 15 dicembre 1997, n. 12673
In tema di assunzione in prova, il contratto collettivo contiene la previsione generale che, successivamente, potrà trovare applicazione nei vari, personali contratti di assunzione di volta in volta intercorrenti tra lavoratori e datori di lavoro; pertanto la disciplina dettata dall’art. 2096 c.c. deve intendersi riferita al singolo contratto personale di assunzione in prova, non al contratto collettivo; fine consegue che il requisito della forma scritta non può ritenersi soddisfatto ove non risulti per iscritto il singolo contratto personale di assunzione, essendo del tutto ininfluente a tal fine il fatto che l’assunzione in prova sia prevista dal contratto collettivo di categoria. Cass. civ. sez. lav. 4 febbraio 1997, n. 1045
In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l’inadeguatezza delle modalità dell’esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all’esperimento stesso, restando escluso che l’obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l’onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell’amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Cass. civ. sez. lav. 22 ottobre 2018, n. 26679
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’obbligo – imposto dalle parti collettive alle amministrazioni – di motivare il recesso intimato durante il periodo di prova, in quanto finalizzato a consentire la verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto alla finalità della prova e all’effettivo andamento della prova stessa, non porta ad omologare il predetto recesso al licenziamento disciplinare, anche ove fondato sull’assenza di diligenza nell’esecuzione della prestazione, poiché tale mancanza ben può essere valorizzata al solo fine di giustificare il giudizio negativo sull’esperimento; nè l’obbligo in parola incide sulla ripartizione degli oneri probatori, spettando comunque al lavoratore dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento medesimo. Cass. civ. sez. lav. 13 settembre 2018, n. 22396
Il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità per essere già avvenuta con esito positivo la sperimentazione del rapporto tra le parti, non è sottratto all’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, sicché la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro è quella prevista dall’art. 18 st.lav. ove il datore di lavoro non alleghi e dimostri l’insussistenza del requisito dimensionale, ovvero quella riconosciuta dalla l. n. 604 del 1966, in difetto delle condizioni necessarie per l’applicabilità della tutela reale. Cass. civ. sez. lav. 12 settembre 2016, n. 17921
La cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell’eccezionale fattispecie del recesso “ad nutum” di cui all’art. 2096 c.c. sottratto all’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, prevista dall’art. 18, comma 4, st.lav, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, applicabile “ratione temporis”. Cass. civ. sez. lav. 3 agosto 2016, n. 16214
In tema di lavoro con patto di prova, l’art. 2096 c.c. – secondo il quale, scaduto il termine di durata della prova, ciascuna parte può recedere dal rapporto, divenendo in caso contrario definitiva l’assunzione – si riferisce al caso in cui, alla scadenza del termine, il rapporto di lavoro continui a svolgersi e non a quello in cui le prestazioni lavorative cessino alla scadenza e la volontà di recedere del datore venga recepita successivamente dal lavoratore; fine consegue che, in tale ultima ipotesi, il rapporto cessa al momento della ricezione del licenziamento. Cass. civ. sez. lav. 10 settembre 2012, n. 1510
Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva; in tale ultimo caso, la motivazione ha la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rapporto, ed in particolare a forme di discriminazione e, inoltre, ove il prestatore non assunto in via definitiva contesti quella motivazione, il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche e complete delle ragioni della decisione assunta. Cass. civ. sez. lav. 5 novembre 2007, n. 23061
Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell’art. 2096 c.c. soggiace all’unico limite oltre quello temporale dell’adeguatezza della durata della prova della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l’esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova. Tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsione dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966 (secondo cui le norme della stessa legge si applicano, nei confronti dei lavoratori assunti in prova, «dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro » ), non potendo prescindersi, nell’interpretazione della suddetta norma, dal rilievo che essa è posta nell’interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l’indicata sospensione produce l’effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata. Questo principio non comporta un’alterazione dell’equilibrio originario delle posizioni delle parti, poiché il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare, il prestatore di lavoro avrà modo di espletare no in fondo l’esperimento e di dare così prova pienamente delle proprie capacità, mentre il datore di lavoro avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità e, quindi, entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto convertendolo in una delle forme definitive previste dalla legge, o, invece, interromperlo. Cass. civ. sez. lav. 10 ottobre 2006, n. 21698
Il datore di lavoro che, nella incontroversa esistenza del rapporto di lavoro, fine sostenga la cessazione per negativo esito della prova, ha l’onere di provare, ex art. 2967, secondo comma, c.c. l’esistenza di un valido patto di prova; a tal fine è necessario che il patto risulti da atto scritto, anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. Cass. civ. sez. lav. 3 giugno 2002, n. 8038
Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l’accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all’epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all’insussistenza di precedenti penali). Cass. civ. sez. lav. 21 luglio 2001, n. 9948
In tema di patto di prova, la disposizione del contratto collettivo che, attribuendo rilevanza sospensiva del periodo di prova alla malattia, stabilisca un periodo di comporto più breve rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, è legittima, poiché, da un lato, è coerente con la causa del contratto in prova, connotata della reciproca verifica di convenienza del rapporto – in cui rileva anche l’esigenza della parte datoriale di vagliare i tempi coessenziali all’esercizio della sua attività e la possibilità di proseguire nel rapporto stesso -, e, dall’altro, tutela sia il diritto alla salute che quello alla conservazione del posto del lavoratore, salvaguardando, in un’ottica di equo bilanciamento di interessi, il diritto al lavoro e quello al libero esercizio dell’impresa. Cass. civ. sez. lav. 2 ottobre 2018, n. 23898
Il datore di lavoro che si ritenga leso dalla mancata proroga del patto di prova determinata da dolo del lavoratore deve provare gli artifizi e i raggiri che abbiano avuto efficienza causale sul suo consenso, restando il dedotto dolo comunque irrilevante ove cada non sulla stipulazione del contratto di lavoro o sull’individuazione dei suoi elementi essenziali ma solo sul patto di prova, che costituisce elemento accidentale del contratto. Cass. civ. sez. lav. 3 agosto 2016, n. 16214
Il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, invece, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova. Tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 22 marzo 2012, n. 4573
La mancata prestazione lavorativa sospende il decorso del periodo di prova di cui all’art. 2096 c.c. in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova, a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo che, in ipotesi, limitino la sospensione del periodo di prova soltanto ad alcune cause di sospensione della prestazione lavorativa. Tale principio si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che, dopo la privatizzazione, «sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa », fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.L.vo sul pubblico impiego, n. 165 del 2001. (Omissis ). Cass. civ. sez. lav. 13 settembre 2006, n. 19558
La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 2110 c.c. trova applicazione anche durante il periodo di prova – in particolare ai fini dei computi relativi al superamento o meno di detto periodo –, non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità né il datore di lavoro quella di accertarle. Invece il periodo di prova non è prorogabile in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, dato che in riferimento a tale evento non trova applicazione la norma di cui all’art. 2110, le cui tassative previsioni sottraggono taluni eventi impeditivi della prestazione di lavoro alla disciplina generale in materia di contratti e di recesso del datore di lavoro. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 18 novembre 1995, n. 11934
Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, dovendosi ritenere l’illegittimità del fatto ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro. Fine consegue che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 22 giugno 2012, n. 10440