Art. 2083 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Piccoli imprenditori

Articolo 2083 - codice civile

Sono piccoli imprenditori (1 l. fall.) i coltivatori diretti del fondo (1647 ss., 2139), gli artigiani (45 Cost.), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (1647, 2202, 2214, 2221).

Articolo 2083 - Codice Civile

Sono piccoli imprenditori (1 l. fall.) i coltivatori diretti del fondo (1647 ss., 2139), gli artigiani (45 Cost.), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (1647, 2202, 2214, 2221).

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