Art. 2082 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Imprenditore

Articolo 2082 - codice civile

È imprenditore chi esercita professionalmente (2070) una attività economica (2062) organizzata (1655, 2135, 2195, 2238, 2247) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2085, 2086).

Articolo 2082 - Codice Civile

È imprenditore chi esercita professionalmente (2070) una attività economica (2062) organizzata (1655, 2135, 2195, 2238, 2247) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2085, 2086).

Massime

In tema di fallibilità dell’impresa individuale di mediatore professionale, gli elementi identificativi dell’impresa commerciale di cui all’art. 2082 c.c. sono costituiti dalla professionalità e dall’organizzazione, intesa come svolgimento abituale e continuo dell’attività nonchè sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti. Cass. civ. sez. I, 18 gennaio 2019, n. 1466

La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c. va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell’industrialità dell’attività svolta (art. 2195, primo comma, c.c. ), per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio ; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente. Cass. civ. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612

All’impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale. Fine consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l’imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare «debiti» di quest’ultima verso il titolare, né crediti «per utili» di questo verso quella. Cass. civ. sez. V, 30 maggio 2007, n. 12757

La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona sica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sia sostanziale che processuale. In particolare, nell’ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un’impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell’art. 2094 c.c. colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta. Cass. civ. sez. lav. 13 febbraio 2006, n. 3052

Ai fini della determinazione del momento in cui inizia l’effettivo esercizio dell’attività di impresa – e dunque, in base all’art. 2082 c.c. l’autore acquista la qualità di imprenditore commerciale – fondamentale è il ruolo svolto dal dato dell’organizzazione, poiché in presenza di un’esteriore apparato aziendale la qualità di imprenditore commerciale si acquista anche con il compimento di un singolo atto riconducibile a quella organizzazione (“atto dell’organizzazione”); quando, invece, manca un siffatto apparato esteriore, perchè l’attività viene svolta con mezzi anche rudimentali, sufficienti comunque ad integrare il requisito dell’organizzazione, soltanto la reiterazione di atti, oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d’impresa – i quali possono aversi anche prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell’impresa stessa, allorché siano stati posti in essere atti economici preparatori che permettano di individuare l’oggetto dell’attività ed il suo carattere commerciale – rende manifesto che non si tratta di operazioni isolate, ma di attività professionalmente esercitata. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 13 agosto 2004, n. 15769

Gli elementi identificativi dell’impresa commerciale, ai sensi dell’art. 2082 c.c. sono la professionalità e l’organizzazione, intese come svolgimento abituale e continuo dell’attività e sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività, come quella dell’agente di commercio, non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti. Cass. civ. sez. I, 6 giugno 2003, n. 9102

Al fine di attribuire la qualifica di imprenditore commerciale all’esercente di un’impresa individuale edile, è necessario che concorrano i tre requisiti, consistenti: nell’organizzazione, intesa come coordinamento e predisposizione di tutti i fattori necessari per la costruzione e la commercializzazione delle opere realizzate (richiesta di concessione edilizia, reperimento dei capitali attraverso finanziamenti vari, affidamento della progettazione e dell’appalto dei lavori, ecc.); nella professionalità, intesa come sistematicità ed abitualità nello svolgimento dell’impresa economica, ma non come esclusività e preminenza dell’impresa stessa rispetto ad altre; nel fine di lucro, inteso come finalità di commercializzazione e vendita dei beni prodotti. Cass. civ. sez. I, 17 marzo 1997, n. 2321

In presenza degli altri requisiti fissati dall’art. 2082 c.c. ha carattere imprenditoriale l’attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 1994, n. 5766

È configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona sica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura ), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa ), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all’attività medesima. Cass. civ. Sezioni Unite, 29 novembre 2006, n. 25275

 

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