La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II (2135 ss.) ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo (1647 ss.).
Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all’orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.]