Art. 2076 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Contratto collettivo annullabile

Articolo 2076 - codice civile

(1) Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato (324 c.p.c.).
La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 ss.), entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Articolo 2076 - Codice Civile

(1) Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato (324 c.p.c.).
La domanda di annullamento è proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.
La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 ss.), entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Note

(1) Articolo da ritenersi abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, e dal D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369

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