Art. 2070 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Criteri di applicazione

Articolo 2070 - codice civile

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (2082).
Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività (13 prel.).

Articolo 2070 - Codice Civile

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (2082).
Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività (13 prel.).

Massime

Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Cass. civ. sez. L, 18 dicembre 2014, n. 26742

Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l’individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l’indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 c.c. è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata. Cass. civ. sez. lav. 8 maggio 2008, n. 11372

La natura industriale o agricola dell’attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all’art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b ), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall’art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 ma, in conformità all’enunciazione del primo comma dell’art. 2070 c.c. posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 20 maggio 2002, n. 7316

Il principio secondo cui il primo comma dell’art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non assume alcuna influenza nell’ipotesi in cui si controverte in relazione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali, per i quali vale il rilievo pubblicistico di tali benefici e delle finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire. Quindi è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all’art. 36 Cost. sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali. Di conseguenza il termine prescrizionale relativo alle spettanze retributive non può in alcun modo coincidere o risultare condizionato dalla diversa problematica riguardante la prescrizione del diritto all’inquadramento dell’impresa ai fini previdenziali. (Omissis). Cass. civ. sez. lav. 7 agosto 2000, n. 10374

Al fine dell’individuazione del contratto collettivo postcorporativo applicabile al rapporto di lavoro, l’appartenenza alla categoria professionale si determina, ai sensi dell’art. 2070 c.c. secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, senza che assuma rilevanza la circostanza che le parti abbiano aderito ad associazioni sindacali di categoria non corrispondenti all’attività medesima, atteso che le parti non possono in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro. Il suddetto criterio, nell’utilizzare, ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile, il parametro dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, è coerente con i principi fissati dall’art. 36 della Costituzione che, nel riconoscere al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, attribuisce rilievo, ai fini della regolamentazione della retribuzione che costituisce il momento più qualificante del rapporto di lavoro alla natura oggettiva dell’attività svolta ed alle sue concrete caratteristiche. Cass. civ. sez. lav. 6 novembre 1995, n. 11554

Il disposto dell’art. 2070, secondo comma, cod. civ. – secondo cui se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività – non si applica allorché le ulteriori attività dell’imprenditore abbiano carattere meramente subalterno o comunque accessorio, ancorché distinto rispetto all’attività principale. Cass. civ. sez. lav. 22 ottobre 2014, n. 22377

Ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile, ove l’imprenditore eserciti attività plurime, l’appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell’art. 2070 c.c. accertando se le distinte attività siano tra loro autonome, sotto il profilo tecnico e produttivo, o invece connesse, perché dirette al conseguimento dell’identifica finalità produttiva. Nel primo caso per ciascuna delle attività sarà applicabile, nei confronti dei singoli lavoratori alla stessa addetti, la regolamentazione contrattuale per essa prevista, mentre, solo nel secondo caso, dovrà ricevere applicazione la disciplina relativa all’attività principale, rispetto alla quale le altre si pongono in rapporto di complementarietà ed accessorietà rispetto ad un fine unico. Cass. civ. sez. lav. 23 settembre 2000, n. 12624

 

 

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