Art. 2062 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esercizio professionale delle attività economiche

Articolo 2062 - codice civile

L’esercizio professionale delle attività economiche (2082, 2247; 41 Cost.) è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative (1).

Articolo 2062 - Codice Civile

L’esercizio professionale delle attività economiche (2082, 2247; 41 Cost.) è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative (1).

Note

(1) L’espressione «e dalle norme corporative» è da ritenere abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n . 721.

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