L’art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c. ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest’ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cass. civ. Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge » e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: (a ) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato ; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale ; (b ) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale ) ; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni ) ; (c ) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale ; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Cass. civ. Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a ) che l’interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c. giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile );(b ) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza ) ; (c ) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Cass. civ. Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Cass. civ. Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972
Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell’autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c. (Corte cost. sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell’art. 185, c.p. comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all’astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza di un reato, il giudice civile deve procedere all’accertamento “incidenter tantum” dell’esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2017, n. 7110
Quando la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge (come nel caso di illecito costituente reato), essa prescinde dal rilievo, costituzionale o meno, del diritto leso (Omissis). Cass. civ. sez. III, 9 marzo 2012, n. 3718
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici. Cass. civ. sez. III, ord. 12 aprile 2011, n. 8421
Il principio secondo cui, nel caso di sentenza di estinzione del reato per amnistia, il giudice civile, adito per il risarcimento del danno, conserva la piena facoltà di ricostruire il fatto e di accertare, ai fini dell’art. 2059 c.c. se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato, incontra un limite quando nel giudizio penale sia stato necessario un accertamento di merito per l’applicazione della amnistia, come nell’ipotesi in cui l’amnistia è la conseguenza dell’esclusione di circostanze aggravanti o del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Cass. civ. sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3903
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p. l’estinzione del reato e l’improponibilità o improcedibilità dell’azione penale non costituiscono impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, l’accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l’esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l’eccesso colposo ad esse relativo. Fine consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l’elemento materiale del reato, ma anche l’elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l’ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Omissis). Cass. civ. sez. III, 25 settembre 2009, n. 20684
La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c.p. non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come tale e sia, pertanto, idoneo a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale; sicché, ai fini del risarcimento di detto danno, l’inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Cass. civ. sez. II, 19 ottobre 2007, n. 22020
In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 c.c. debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l’autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest’ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l’estensione di detto principio alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull’elemento materiale indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine di ritenere sussistente il reato. Cass. civ. sez. III, 1 giugno 2004, n. 10482
Non è ostativo al risarcimento del danno non patrimoniale il fatto che la responsabilità dell’autore del fatto illecito non sia stata accertata in concreto in un procedimento penale, in quanto – come affermato da Corte cost. con sentenza n. 233 del 2003 – l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c. esige che il riferimento al reato contenuto nell’art. 185 c.p. non sia limitato alla ricorrenza di una fattispecie concreta di reato, ma, più in generale, comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge. Cass. civ. sez. III, 3 marzo 2004, n. 4359
Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente. Cass. civ. sez. III, 11 agosto 2000, n. 10719
In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a. Cass. civ. sez. VI, 26 aprile 2017, n. 10220
In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, va escluso il concorso colposo nella produzione del danno, ex art. 1227 cod. civ. in ipotesi di inerzia dei gli in ordine al momento da essi prescelto per l’iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto. Cass. civ. sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205
Il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta anche nel caso di concorso di colpa, qualora l’illecito rivesta oggettivamente gli estremi del reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti ovvero configuri altra fattispecie di risarcibilità prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c. con la conseguenza che l’eventuale accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione dei predetti danni. Cass. civ. sez. III, 10 novembre 2009, n. 23734
L’accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un’azione di classe, promossa ai sensi dell’art. 140 bis del d.l.vo n. 206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l’apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata. Cass. civ. sez. III, 31 maggio 2019, n. 14886
In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell’art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall’art. 2043 c.c. ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c. con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell’art. 2059 c.c. quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. (Omissis). Cass. civ. sez. III, 9 aprile 2009, n. 8703
Nel giudizio di equità da parte del giudice di pace, venendo in gioco una equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall’art. 2059 c.c. sia pure nell’interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Fine consegue che il giudice di pace, nell’ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito (essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito); come pure – e per lo stesso principio di non vincolatività della norma ordinaria sostanziale – può ritenere di non liquidare il danno morale soggettivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia risarcibile a norma dell’art. 2059 c.c. se a questa conclusione porta il principio di equità elaborato per la decisione della fattispecie concreta. Resta invece escluso che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, possa ritenere non risarcibile il danno non patrimoniale da lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto, giacché in questo caso sarebbe violata la norma costituzionale di riferimento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, tenuto. Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2003, n. 17429
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Fine consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. Cass. civ. sez. II, 9 novembre 2018, n. 28742
Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell’agenda” o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. (Nella specie, la S.C. in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale lamentato in ragione della situazione di disagio e di ansia correlata al dubbio di aver perso una telefonata importante a causa di disfunzioni presenti sulla linea telefonica). Cass. civ. sez. VI, 16 novembre 2017, n. 27229
In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastroco) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili “iure hereditatis” si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest’ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. (Nella specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C. ha cassato la sentenza di appello impugnata dai congiunti della vittima, la quale aveva apoditticamente e non ben comprensibilmente affermato che non poteva reputarsi sussistente alcun danno morale in capo ai fratelli del defunto, in assenza di qualsivoglia elemento valutativo “a partire dal dato della convivenza familiare dei medesimi nel periodo compreso tra il manifestarsi della patologia e il decesso”). Cass. civ. sez. III-, 30 agosto 2019, n. 21837
Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile “ex se”, senza che possa essere invocato il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato. Cass. civ. sez. lav. 20 luglio 2016, n. 14940
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Cass. civ. sez. un. 22 luglio 2015, n. 15350
Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita – bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno “biologico terminale” e di danno “catastrofale”. Esso, pertanto, rileva “ex se”, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato fine abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta “immediata” o “istantanea”, senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subìta per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine. Cass. civ. sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361
In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto “catastrofale”, conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell’assistere, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto “tanatologico”, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile “iure hereditatis” dagli eredi della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-sica costituente un autonomo danno “biologico”, accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto. Cass. civ. sez. III, 21 marzo 2013, n. 7126
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie due giorni), la morte, non può essere risarcito il danno biologico “terminale” confinesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro. Cass. civ. sez. III, 20 settembre 2011, n. 19133
In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. Cass. civ. sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto “tanatologico”, nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un infortunio “in itinere”) segua le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute (in quanto la perdita della vita non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute), non rientra nella nozione di danno biologico recepita dall’art. 13 del D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla “lesione dell’integrità psicofisica”, suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l’assicurazione sociale del danno biologico. Fine consegue che non è risarcibile la domanda proposta “iure hereditatis” dagli eredi del “de cuius” nei confronti dell’INAIL per il risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”. Cass. civ. sez. lav. 27 maggio 2009, n. 12326
Il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attesane l’inidoneità – essendo stato l’intervallo di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni – ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale). Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 2009, n. 458
In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere iure hereditatis Fine consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi. Cass. civ. sez. III, 6 agosto 2007, n. 17177
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