Art. 2038 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

Articolo 2038 - codice civile

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante (1203, 1776). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento (2041), verso colui che ha pagato l’indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla (1147), è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito può però esigere il corrispettivo dell’alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell’arricchimento (2041), verso colui che ha pagato l’indebito.

Articolo 2038 - Codice Civile

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1147), l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante (1203, 1776). Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento (2041), verso colui che ha pagato l’indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla (1147), è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito può però esigere il corrispettivo dell’alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell’arricchimento (2041), verso colui che ha pagato l’indebito.

Massime

Il valore che, nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, l’accipiente- alienante è tenuto a corrispondere al traente, a norma dell’art. 2038 secondo comma c.c., deve essere determinato in relazione al momento in cui la cosa fu ricevuta dall’accipiente stesso – poiché detto valore va riferito alle condizioni in cui essa allora trovavasi – salvo a tenersi eventualmente in conto le conseguenze della svalutazione monetaria successiva. Cass. civ. sez. III 19 gennaio 1977, n. 258

L’art. 2038 c.c. – a causa del riferimento limitato in esso contenuto ad un oggetto specifico («cosa») – assume il carattere di norma speciale derogativa del principio generale del rimborso dei pagamenti non dovuti stabilito dall’art. 2033 c.c., in quanto condiziona il diritto di pretendere la restituzione dell’indebito arricchimento da chi lo ha ricevuto. Per tale suo carattere di specialità la norma di cui all’art. 2038 soggiace al limite di un’interpretazione rigorosa, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi). Cass. civ. sez. I 30 dicembre 1968, n. 4089

L’obbligo di corrispondere gli interessi anche anteriormente alla domanda – qualora sussista l’obbligazione principale di restituire una cosa determinata ricevuta indebitamente in mala fede, la quale sia stata sostituita, stante l’impossibilità di restituzione del bene, dall’obbligo di corrispondere il valore di esso – deriva, ai sensi degli artt. 2038 secondo comma e 1148 c.c. dall’obbligo di corrispondere con l’obbligazione principale, i frutti e, per essi, gli interessi sulla somma liquidata come equivalente economico del bene, a partire dal momento in cui si verificò il fatto generatore dell’obbligazione di restituire l’indebito. Cass. civ. sez. I 17 dicembre 1968, n. 4005

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