L’estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo “ex latere accipientis”, al quale si applica la disciplina dell’indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’”accipiens” fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del “solvens”, che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell’”accipiens” né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell’obbligazione. Cass. civ., sez. , I 11 settembre 2009, n. 19703
Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (Invim), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del solvens nei diritti del creditore ai sensi dell’art. 2036, terzo comma, c.c. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto. Cass. civ. sez. II 5 gennaio 1995, n. 195
Ricorre l’ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile. Cass. civ. sez. I 20 settembre 1971, n. 2611