Art. 2031 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi dell'interessato

Articolo 2031 - codice civile

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte (1719, 1720, 1914).
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (23, 25, 1343, 1354, 2035).

Articolo 2031 - Codice Civile

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284) dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte (1719, 1720, 1914).
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (23, 25, 1343, 1354, 2035).

Massime

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell’altro genitore, degli effetti di cui all’art. 2031 c.c. Cass. civ., sez. , VI 15 marzo 2017, n. 6819 

In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull’amministrazione della cosa comune con l’istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l’integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 2002, n. 1222 

Il credito dell’utile gestore ex art. 2031 c.c. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare di un debito pecuniario né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente agli interessi, mentre, in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 2002, n. 1222

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