Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l’annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell’emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. Ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate. Cass. civ., sez. , I 20 gennaio 2017, n. 1588
In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella non consentita sui titoli di tale natura della girata in bianco ), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell’ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall’art. 1994 c.c., il quale postula l’esistenza di una serie continua di girate regolari. Cass. civ. sez. I 30 marzo 2004, n. 6282
In tema di trasferimento di titoli nominativi, dall’art. 2022 c.c. e dalla coordinata lettura dei commi primo e terzo dell’art. 2023 c.c. si desume che l’atto autentico o la certificazione del notaio e dell’agente di cambio sono richiesti per finalità meramente probatorie ed, in particolare, che l’autentica non è condizione di validità della girata dei titoli azionari, nominativi, ma requisito per l’opponibilità del trasferimento alla società, che in tal modo acquisisce la prova che la girata è stata compiuta e sottoscritta dal soggetto legittimato (fermo che tale prova può essere ritenuta inutile, ovvero acquisita in altro modo). Cass. civ. sez. I 4 febbraio 1998, n. 1117
La mancanza di data, nella girata di titolo nominativo (nella specie, azione), non comporta la nullità della girata medesima, in difetto di un’espressa comminatoria di legge, trattandosi di requisito non essenziale al perfezionamento ed all’efficacia dell’atto. Diversamente da quanto accade in tema di circolazione dei titoli all’ordine, la girata del titolo nominativo (nella specie, certificato azionario) a mezzo di un soggetto (nella specie, agente di cambio) che dichiari nel documento di agire in nome del legittimo portatore, ma senza che dal documento medesimo risulti il conferimento del potere rappresentativo, interrompe la serie continua delle girate, richiesta dalla disciplina che regola la circolazione del titolo, con la conseguenza che chi successivamente ne acquisti il possesso, ancorché in buona fede, non può invocare la tutela prevista dall’art. 1994 c.c., la quale postula il rispetto di quella disciplina, e rimane soggetto all’azione di rivendicazione. Cass. civ. sez. I 28 luglio 1977, n. 3362