Art. 202 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Casi di separazione

Articolo 202 - codice civile

[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.
Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.
La separazione stragiudiziale è nulla .]

Articolo 202 - Codice Civile

[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.
Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.
La separazione stragiudiziale è nulla .]

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