Il decreto di ammortamento determina l’inefficacia “ex nunc” del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell’istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l’ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all’ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell’ammortamento stesso, mentre spetta all’ammortante fornire la prova contraria che l’acquisto del possesso era avvenuto in mala fede. Cass. civ., sez. , I 2 luglio 2014, n. 15126
Dagli articoli 2019 codice civile e 74 (richiamato dall’articolo 86) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può desumersi che il decreto di ammortamento dell’assegno circolare, divenuto definitivo per mancanza di opposizione, attribuisce a chi lo ha ottenuto la legittimazione cartolare, sostituendosi, all’uopo, al titolo, ma non pregiudica la questione della titolarità del credito. Cass. civ. sez. I 19 giugno 1975, n. 2462