In forza della girata per l’incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell’effetto, ma conferisce al giratario per l’incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l’incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l’azione di ammortamento. Cass. civ. sez. I 3 marzo 1999, n. 1780
La girata per l’incasso (o per procura), secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 c.c. e 22 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l’esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolarità. Ne consegue che il giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di accipiens rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso riferibile al girante. Cass. civ. sez. I 29 settembre 1998, n. 9705
La circolazione dell’assegno ha termine quando il titolo perviene al trattario (banchiere) il quale è in grado di controllare la sussistenza della provvista e di estinguere l’assegno. La girata con «valuta per l’incasso» o «per l’incasso» non trasferisce al giratario i diritti inerenti al titolo ma implica un semplice diritto ad incassare, per cui il giratario che lo riceve assume la figura di rappresentante del girante che è obbligato a presentare il titolo per il pagamento entro il termine previsto dall’art. 32 l. assicur. Consegue che non è ammissibile la girata al trattario con la clausola «per l’incasso», ad eccezione dell’ipotesi di girata a stabilimento della banca trattaria diverso da quello presso il quale esiste la provvista e che se banca incaricata dell’incasso e trattario coincidono, la girata, comunque fatta, determina l’estinzione del titolo pervenuto al trattario. Cass. civ. sez. I 19 maggio 1998, n. 4981
La girata di una cambiale «per l’incasso» (artt. 2013 c.c. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale – esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura – e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l’indicato giratario (nella specie, banca girataria per l’incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l’incasso attraverso l’esecuzione forzata. Cass. civ. sez. I 25 marzo 1994, n. 2928