Art. 2008 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legittimazione del possessore

Articolo 2008 - codice civile

Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992; 20 l. camb.; 22 l. ass.).

Articolo 2008 - Codice Civile

Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992; 20 l. camb.; 22 l. ass.).

Massime

Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell’acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave. Cass. civ., sez. , III 12 dicembre 2014, n. 26166

Ai fini della continuità della serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate. Cass. civ. sez. I 5 maggio 2000, n. 5641 

Nel caso in cui il traente giri (o sconti) una cambiale tratta non ancora accettata dal trattario, la girata non comporta il trasferimento del credito verso il trattario (che richiede l’accettazione), né costituisce prova di una siffatta cessione, con la conseguenza che il giratario ha come unico debitore il girante. Cass. civ. sez. I 1 dicembre 1994, n. 10253

Il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta per l’incasso dall’ultimo giratario, non può essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto ad agire esecutivamente in base ad esso. Cass. civ. sez. III 16 novembre 1987, n. 8376

La colpa idonea a fondare una responsabilità contrattuale del trattario per illegittimo pagamento di un assegno bancario è riscontrabile nell’inadempimento dell’obbligo di accertare la regolare continuità di girate e l’autenticità della firma del traente mediante confronto con quella depositata all’atto dell’apertura del conto corrente (cosiddetto specimen), ed in situazioni non sussumibili in classi determinate ma riconducibili alla colpa grave. Cass. civ. sez. I 23 gennaio 1984, n. 542

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