Art. 2000 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riunione e frazionamento dei titoli

Articolo 2000 - codice civile

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore (1793).
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

Articolo 2000 - Codice Civile

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore (1793).
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

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