In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto “patentino”) l’obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all’obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l’ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20158 del 18 settembre 2006 (Cass. civ. n. 20158/2006)
L’amministrazione di sostegno introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006 (Cass. civ. n. 13584/2006)
È nulla, per violazione dell’art. 37 Cost., la clausola di un contratto collettivo che trascurando l’anzianità nel rapporto di lavoro anteriore al compimento, da parte del lavoratore, del ventunesimo anno di età, fissa tale evento come momento iniziale della decorrenza del diritto al conseguimento di emolumenti accessori di natura continuativa, anche nel vigore della L. n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4745 del 22 aprile 1993 (Cass. civ. n. 4745/1993)
I «minori» in favore dei quali l’art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l’età fissata per l’acquisto della piena capacità di agire: quindi — nel vigore dell’art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 — «minori» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l’acquisto della capacità d’agire in materia di lavoro dall’originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall’art. 2 cit. e non attributiva di una capacità d’agire di carattere generale. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8704 del 9 agosto 1991 (Cass. civ. n. 8704/1991)
La legge, allorché parla di minori, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3490 del 4 dicembre 1971 (Cass. civ. n. 3490/1971)