Art. 1994 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti del possesso di buona fede

Articolo 1994 - codice civile

Chi ha acquistato in buona fede (1147, 1157) il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione (2003, 2008, 2021), non è soggetto a rivendicazione (948; 20 l. camb.; 24 l. ass.).

Articolo 1994 - Codice Civile

Chi ha acquistato in buona fede (1147, 1157) il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione (2003, 2008, 2021), non è soggetto a rivendicazione (948; 20 l. camb.; 24 l. ass.).

Massime

Il possesso del titolo cambiario da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento del titolo stesso; sicché, trattandosi di una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del controllo di adeguatezza della motivazione. (Omissis). Cass. civ. sez. I 29 marzo 2006, n. 7122

In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella non consentita sui titoli di tale natura della girata in bianco ), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell’ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall’art. 1994 c.c., il quale postula l’esistenza di una serie continua di girate regolari. (Omissis ). Cass. civ., sez. , I 30 marzo 2004, n. 6282

Il possesso materiale del titolo di credito costituisce presupposto essenziale per l’esercizio delle azioni cartolari, poiché la posizione di legittimo portatore – che, sul piano probatorio, al di fuori dei casi eccezionali di ammortamento e rilascio di copia autentica, ex artt. 343 c.p.p. e 2715 c.c., può essere appunto verificato solo attraverso l’esibizione del titolo in originale – coincide con la titolarità del diritto di credito azionato. Cass. civ. sez. I 3 ottobre 1990, n. 9778

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