Art. 1987 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Efficacia delle promesse

Articolo 1987 - codice civile

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (1322, 2821).

Articolo 1987 - Codice Civile

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (1322, 2821).

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