Art. 1986 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Annullamento e risoluzione del contratto

Articolo 1986 - codice civile

La cessione può essere annullata (1441 ss.) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti (138 l. fall.).
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 ss.).

Articolo 1986 - Codice Civile

La cessione può essere annullata (1441 ss.) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti (138 l. fall.).
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 ss.).

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