La cessione può essere annullata (1441 ss.) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti (138 l. fall.).
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 ss.).