Art. 1981 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Spese

Articolo 1981 - codice civile

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa (1332; 95 c.p.c.).

Articolo 1981 - Codice Civile

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa (1332; 95 c.p.c.).

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