Art. 1974 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Annullabilità per cosa giudicata

Articolo 1974 - codice civile

É pure annullabile (1427, 1441 ss.) la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato (2909), della quale le parti o una di esse non avevano notizia (324, 395 c.p.c.).

Articolo 1974 - Codice Civile

É pure annullabile (1427, 1441 ss.) la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato (2909), della quale le parti o una di esse non avevano notizia (324, 395 c.p.c.).

Massime

Affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza e, dall’altro lato, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Tale situazione di incertezza non può ritenersi sussistente quando la contesa delle parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato; tuttavia, il giudicato, e quindi l’impedimento alla stipulazione di una transazione sul relativo rapporto, non è configurabile quando la sentenza di cassazione di conferma della sentenza di merito, benché già deliberata, non sia stata ancora pubblicata, poiché solo la pubblicazione a norma dell’art. 133 c.p.c. fa venire ad esistenza la sentenza e le fa acquistare i caratteri della imperatività e della immutabilità. Cass. civ. sez. lav. 18 novembre 1997, n. 11471

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