La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l’azione di nullità volta all’accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l’art. 1972, comma 1, c.c. (Omissis). Cass. civ., sez. , II 18 ottobre 2018, n. 26168
L’art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l’annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c., l’illiceità del contratto consegue solo all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un’indagine volta a stabilire se l’assetto d’interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l’invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l’illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell’intero contratto solo ove se ne accerti l’essenzialità rispetto all’assetto d’interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l’annullabilità della transazione. Cass. civ., sez. , I 11 novembre 2016, n. 23064
L’art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialità rispetto al contratto stesso. Cass. civ., sez. , I 8 febbraio 2016, n. 2413
La transazione novativa, ovvero quella che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, se interviene su un titolo nullo è annullabile, ma il vizio del negozio, agli effetti dell’art. 1972, secondo comma, cod. civ., può essere fatto valere soltanto dalla parte che abbia ignorato la causa di nullità. Cass. civ., sez. , II 10 luglio 2014, n. 15841
Mentre, ai sensi del comma 2 dell’art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l’inesistenza, o comunque l’esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l’inutilità della transazione. Cass. civ. sez. I 10 luglio 1998, n. 6703
In tema di transazione – la quale, salvo che abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall’art. 1350, n. 12, c.c., esige la forma scritta solo ad probationem (con la conseguenza che la prova dell’accordo transattivo può essere data non solo dalla confessione o dal giuramento ma anche da scritti che facciano riferimento a tale accordo) – la norma dell’art. 1972, secondo comma, c.c., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi con la transazione stessa abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull’eccepita nullità del titolo. Cass. civ. sez. lav. 2 novembre 1992, n. 11871
La transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d’ufficio dal giudice. Cass. civ. sez. I 30 marzo 1984, n. 2082
Poiché a norma dell’art. 1972 c.c. è nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo, riconosciuta la nullità della transazione i contraenti sono rimessi nello stato anteriore alla stipula del contratto e ciascuno può conseguire nuovamente quanto ebbe a concedere e deve restituire quanto gli fu concesso per effetto dell’accordo transattivo. Cass. civ. Sezioni Unite 17 luglio 1981, n. 4414