Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all’uopo, che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto; la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall’atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., non è consentito al giudice dichiarare l’estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all’art. 1955 c.c., stante l’impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l’applicazione alternativa delle norme indicate. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 27 settembre 2011, n. 19736
L’art. 1957 c.c., il quale prevede l’onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessità per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie prestate dal debitore o di richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore. Cass. civ., sez. , I 1 dicembre 2010, n. 24391
La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 c.c.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l’impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest’ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della «negligenza del creditore» (presupposto dell’applicabilità della norma de qua) e, per l’effetto, considerarsi causa efficiente dell’estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell’assunto secondo cui né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore – nella specie, una banca – altra possibilità se non quella – ritualmente esperita – dell’agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l’ammissione al passivo in sede fallimentare). Cass. civ. sez. III 6 agosto 2002, n. 11771
Il vigente sistema della garanzia del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, in quanto esso importa un rafforzamento della tutela dello stesso credito. Pertanto, ben può il terzo contemporaneamente prestare le due garanzie. Tuttavia, al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussiore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell’ipoteca concessa da un terzo, l’onere, imposto dall’art. 1957 c.c. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Cass. civ. sez. III 23 aprile 1999, n. 4033
La decadenza della fideiussione – prevista dall’art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione – non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l’impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest’ultimo, quando sia evidente a priori e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell’estinzione della garanzia. (Omissis). Cass. civ. sez. III 3 aprile 1996, n. 3085
Con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma all’integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione della efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all’area di operatività dell’art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine. Cass. civ. sez. III 24 marzo 1994, n. 2827
La norma di cui all’art. 1957 c.c., la quale condiziona il persistere dell’obbligazione del fideiussore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non è applicabile all’avallo cambiario, in considerazione dell’astrattezza e dell’autonomia cartolare dell’obbligazione dell’avallante rispetto a quella dell’avallato, per cui l’avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall’avallato. Cass. civ. sez. I 23 marzo 1994, n. 2782
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l’adempimento del debito di un terzo, o ne assuma l’obbligazione per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina anche per quanto riguarda la decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l’assunzione di una obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un’obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo; senza che rilevi in contrario che il contratto sia stato stipulato anche con la partecipazione del creditore così garantito, derivandone l’esclusivo effetto di obbligare direttamente la compagnia assicuratrice nei confronti del creditore ed impedire che quest’ultimo, quale beneficiario della prestazione negoziata a suo favore dal debitore, possa dichiarare di non aderire alla stipulazione secondo la disciplina del contratto a favore del terzo (art. 1411, ultimo comma, c.c.). Cass. civ. sez. I 2 agosto 1990, n. 7766
Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l’esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione. Ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c.. Cass. civ., sez. , III 29 dicembre 2011, n. 29733
Il socio della società di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta «esdebitazione» per i debiti sorti nel periodo in cui egli è rimasto unico socio della società, per i quali il predetto è fideiussore ex lege, sicché alla fattispecie è applicabile l’art. 1957, c.c., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l’assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo. Cass. civ. sez. I 8 febbraio 2005, n. 2532
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Cass. civ., sez. , III 26 settembre 2017, n. 22346
In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie. Cass. civ., sez. , III 16 ottobre 2017, n. 24296
In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell’insinuazione al passivo. Cass. civ., sez. , III 28 luglio 2017, n. 18779
Agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per «istanza» deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento. Cass. civ. sez. III 20 aprile 2004, n. 7502
L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore l’onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, consegue che il termine «istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denunzia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo. Cass. civ. sez. II 14 gennaio 1997, n. 283
Con riguardo alla cosiddetta fideiussione solidale, l’istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957, comma primo, c.c., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale. Cass. civ. sez. I 1 luglio 1995, n. 7345
In tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il “dies a quo”, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Omissis). Cass. civ., sez. , III 11 luglio 2014, n. 15902
In tema di fideiussione, la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. – per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione – non è resa inoperante dall’apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l’impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento in questi casi. Cass. civ. sez. I 10 novembre 2006, n. 24060
Con riguardo a contratto concluso da un falsus procurator (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del dominus ), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l’onere, ai sensi dell’art. 1957 c.c., di chiedere giudizialmente l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fidejussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest’ultimo ), decorre non dalla data di scadenza dell’obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacchè la disposizione dell’art. 1399 c.c., secondo cui la ratifica dell’interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fidejussione, che, avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l’azione giudiziale contro quest’ultimo. Cass. civ., sez. , II, 30 gennaio 2006, n. 1841
Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell’art. 2956 c.c., la quale sancisce la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d’efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell’obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L’accertamento relativo all’eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità. Cass. civ. sez. III 27 ottobre 2005, n. 20909
Nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. Cass. civ. sez. III 27 novembre 2002, n. 16758
Nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l’azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all’art. 1957 primo comma c.c., atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati. Cass. civ. sez. I 6 agosto 1988, n. 4868
In tema di estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore – termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore – decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo. Cass. civ. sez. lav. 7 novembre 1986, n. 7547
Il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall’art. 1957 c.c., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza dell’obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno. Pertanto, in materia di appalto di opere pubbliche, ove sia stata prestata fideiussione in luogo di cauzione, la rescissione amministrativa del contratto deliberata dall’amministrazione per inadempimento dell’appaltatore, segna nei confronti della medesima il momento iniziale del termine suddetto, in quanto fin dalla data di tale deliberazione ha il potere di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale. Cass. civ. sez. III 18 febbraio 1982, n. 1025