Art. 1954 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Regresso contro gli altri fideiussori

Articolo 1954 - codice civile

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (2871). Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299 (1946).

Articolo 1954 - Codice Civile

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (2871). Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299 (1946).

Massime

Il confideiussore che, pagato l’intero, agisce in regresso ai sensi dell’art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell’obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell’azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell’adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso. Cass. civ., sez. , III- 28 novembre 2019, n. 31062

Nell’ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l’autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l’obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto. Cass. civ., sez. , VI 16 novembre 2017, n. 27243

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l’azione di regresso ai sensi dell’art. 1304 c.c. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia e con l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi “plurima” e non trova applicazione l’art. 1304 c.c.. Cass. civ., sez. , I 14 luglio 2010, n. 16561

Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell’art. 1954 c.c. Tuttavia, l’azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1310 c.c. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o nel credito). Cass. civ., sez. , I 18 giugno 2009, n. 14160

Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore “solvens” verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l’estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la “ratio” della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Cass. civ. sez. III 27 gennaio 2009, n. 1955

In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell’art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione. Cass. civ., sez. , I 5 febbraio 2008, n. 2747

In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell’art. 1954 c.c. e con riferimento all’estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all’art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 c.c., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori. Cass. civ. sez. III 9 maggio 2002, n. 6649

Nel caso di più obbligazioni fideiussorie correlate ad interessi distinti, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione, per la quale non è, quindi, applicabile l’art. 1954 c.c., il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso. Cass. civ. sez. I 7 aprile 1998, n. 3575

Il confidejussore che nell’esercitare il regresso, ai sensi dell’art. 1954 c.c., nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall’insolvenza di uno di loro, ha l’onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo – e perciò non necessariamente mediante l’esperimento inutile di un’azione di recupero del proprio credito – che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confidejussore era insolvibile. Cass. civ. sez. III 19 febbraio 1997, n. 1546

Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall’art. 1954 c.c. è l’esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore, cioè un insieme di vincoli di fidejussione, relativi alla medesima obbligazione, tra loro collegati da un interesse comune ai cogaranti, che determina l’obbligazione confideiussoria e la divisione del debito tra i coobbligati. Affinchè possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia comune non è necessario che la garanzia sia contestuale ed assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purchè sussista un interesse comune. Cass. civ. sez. III 22 maggio 1990, n. 4594

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