Art. 1952 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divieto di agire contro il debitore principale

Articolo 1952 - codice civile

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito (1950).
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento (1485).
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore (2033).

Articolo 1952 - Codice Civile

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito (1950).
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento (1485).
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore (2033).

Massime

Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l’azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d’ipoteca, dall’art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all’art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati. Cass. civ., sez. , III 3 settembre 2007, n. 18522

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