Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
In tema di fideiussioni ed in relazione alla situazione normativa esistente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 della legge 17 maggio 1992, n. 154, l’operatività della garanzia prevista dall’art. 1948 c.c. – che disciplina l’obbligazione del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione omnibus – rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto e della deroga a quanto stabilito dall’art. 1956 c.c., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Cass. civ. sez. I 24 febbraio 2004, n. 3610
La rinuncia del fideiussore di secondo grado alla sussidiarietà prevista dall’art. 1948 c.c. determina soltanto l’assoggettamento pattizio della fideiussione di secondo grado ad una disciplina del rapporto fideiussorio diversa da quella legale tipica, senza comportare in alcun modo una assimilazione della fideiussione (o approvazione) alla diversa figura della confideiussione. Cass. civ. sez. I 25 settembre 2003, n. 14234
La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il «secondo» fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione del «primo» fideiussore e non l’adempimento dell’obbligato principale. In questo quadro, l’indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non è necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilità dell’oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non è dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrà con il fideiussore. Cass. civ. sez. III 22 maggio 2000, n. 6613
La norma di cui all’art. 1948 c.c., che disciplina l’obbligazione del fideiussore del fideiussore, non è diretta a tutela di un interesse di ordine pubblico, bensì a presidio di un interesse di natura privata, quale è quello del fideiussore di secondo grado a non essere obbligato se non nel caso di insolvenza o incapacità del primo fideiussore. Interesse, questo, pienamente disponibile, in quanto attinente alla sfera patrimoniale del fideiussore di secondo grado, il quale può, quindi, rinunciare alla sussidiarietà ed obbligarsi direttamente. Cass. civ. sez. III 20 febbraio 1996, n. 1323
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