Art. 1945 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Eccezioni opponibili dal fideiussore

Articolo 1945 - codice civile

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239, 1247, 1253, 1255, 1297, 2805), salva quella derivante dall’incapacità (1939).

Articolo 1945 - Codice Civile

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239, 1247, 1253, 1255, 1297, 2805), salva quella derivante dall’incapacità (1939).

Massime

Il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l’attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest’ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall’art. 81 c.p.c.,secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell’interesse leso. Cass. civ., sez. , I- 4 dicembre 2019, n. 31653

La responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall’inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell’obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, nascendo da un rapporto al quale il fideiussore è per definizione estraneo, mentre l’inadempienza medesima può essere fatta valere, oltre che dal debitore, in via di eccezione anche dal fideiussore, nell’esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all’azione proposta dal creditore per l’escussione della garanzia. Cass. civ., sez. , I 25 luglio 2013, n. 18086

Il fideiussore, sebbene sia terzo rispetto al contratto stipulato tra creditore garantito e debitore principale, può nondimeno opporre al primo tutte le eccezioni spettanti al secondo (ad eccezione di quelle derivanti dall’incapacità ). Egli, pertanto, può legittimamente eccepire al creditore l’impossibilità di provare il contratto per testimoni o per presunzioni, in deroga al principio secondo cui nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem il limite alla libertà di prova vige nei soli confronti delle parti del negozio. Cass. civ. sez. III 30 maggio 2008, n. 14469

L’art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L’esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione ) il solo titolare dell’interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c. Cass. civ., sez. , I 20 agosto 2003, n. 12225

Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. Riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione, la clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni». In tal caso, in deroga all’art. 1945, è preclusa al fideiussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, restando in ogni caso consentito al garante di opporre al beneficiario l’exceptio doli, nel caso in cui la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva e fraudolenta. Cass. civ. sez. III 6 aprile 1998, n. 3552

In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’”exceptio doli”, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia. Cass. civ., sez. , III 11 dicembre 2018, n. 31956

Nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’”exceptio doli”, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Cass. civ., sez. , I 21 giugno 2018, n. 16345

Nel contratto autonomo di garanzia – in virtù del quale al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l’”exceptio doli”, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia “prima facie” abusiva o fraudolenta – il garante non può limitarsi a prospettare l’esistenza di difficoltà, spaziali o temporali, nel reperimento di documenti richiesti al fine della verifica dell’adempimento dell’obbligazione principale, ma deve comprovare rigorosamente le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione esistente al momento della richiesta siano idonei a rendere assolutamente impossibile l’acquisizione dei detti documenti. (Omissis). Cass. civ., sez. , V 11 maggio 2012, n. 7320 

Nel contratto autonomo di garanzia – ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l’impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia – il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non è contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993. Cass. civ. sez. III 3 marzo 2009, n. 5044 

In presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma (performance bond), con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia «a semplice o prima domanda» del creditore, l’obbligo della banca controgarante di non pagare la banca controgarantita, in presenza della prova evidente della pretestuosità dell’escussione della garanzia, attiene non tanto e non solo al rapporto tra banca controgarante e banca controgarantita, ma in primo luogo al rapporto fra fornitore e banca controgarante; pertanto, la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti dell’exceptio doli comporta la cognizione piena del solo rapporto intercorrente tra il mandante e la banca controgarante, salva la necessità per il giudice di conoscere in via incidentale del rapporto causale al fine di valutare la sussistenza della prova evidente dell’exceptio doli, sicchè il giudizio può svolgersi anche soltanto nei confronti del fornitore-mandante e della banca controgarante, purchè esso abbia ad oggetto esclusivamente l’accertamento dell’obbligo assunto dalla banca verso il mandante, di adempiere a prima richiesta l’obbligazione nei confronti della banca controgarantita Cass. civ. sez. I 11 febbraio 2008, n. 3179 

In tema di contratto autonomo di garanzia, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’exceptio doli e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. Cass. civ. sez. I 14 dicembre 2007, n. 26262 

Nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l’operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale. Cass. civ. sez. I 17 marzo 2006, n. 5997

Nel contratto autonomo di garanzia, che si discosta dalla fideiussione perché deroga al principio dell’accessorietà e al regime delle eccezioni consentite al garante, è escluso che il garante possa opporre al creditore eccezioni attinenti alla validità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale, ma non anche le eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia. Il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina insieme la nullità del contratto di base e di quello di garanzia può prodursi solo nel caso in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa ed attraverso il secondo si tende ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. (Omissis). Cass. civ. sez. III 7 marzo 2002, n. 3326 

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