Art. 1939 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Validità della fideiussione

Articolo 1939 - codice civile

La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (1253, 1941, 1945), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace (1425, 1945, 1950).

Articolo 1939 - Codice Civile

La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (1253, 1941, 1945), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace (1425, 1945, 1950).

Massime

Lo sconto di tratte non accettate (che, pur non riconducibile allo sconto in senso proprio, è largamente in uso nella pratica) non comporta il trasferimento alla banca scontatrice dei diritti sottostanti ai titoli scontati, né, in particolare, dell’eventuale credito del traente nei confronti del trattario; con la conseguenza che eventuali garanzie fideiussorie rilasciate da terzi in favore della predetta banca possono avere ad oggetto unicamente le obbligazioni assunte dallo scontatario in dipendenza dell’operazione di sconto, non già quelle che il trattario «non accettante» ha nei confronti del traente – scontatario, posto che la banca è del tutto estranea a tale rapporto e non può quindi essere in alcun modo considerata come creditrice del trattario. Pertanto, l’eventuale nullità dell’obbligazione del trattario non può riflettersi sulla validità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della banca scontatrice, non essendo configurabile tra i due rapporti il vincolo di accessorietà che costituisce il presupposto per l’applicazione della norma di cui all’art. 1939 c.c. (secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale). Cass. civ. sez. I 29 agosto 1996, n. 7960 

La pattuizione con la quale le parti, in deroga all’art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza travolgere l’intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell’obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell’obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell’una riguardo all’altra, sempreché l’invalidità dell’obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l’anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria. Cass. civ. sez. III 22 giugno 1993, n. 6897

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