Art. 1930 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Articolo 1930 - codice civile

In caso di liquidazione coatta amministrativa (194 l. fall.) del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241, 1917; 56, 201 l. fall.).

Articolo 1930 - Codice Civile

In caso di liquidazione coatta amministrativa (194 l. fall.) del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241, 1917; 56, 201 l. fall.).

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