La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (414 ss.) o di inabilitazione (415 ss.) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione (183).
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell’amministrazione dei beni (183) mette in pericolo gli interessi dell’altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro (143, 148).
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l’effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo (215–219), salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell’atto di matrimonio e sull’originale delle convenzioni matrimoniali (2647).